ADR 2013: le norme in vigore
Cosa è cambiato con l’ADR 2013
Attualmente il trasporto su strada di merci pericolose è disciplinato dal Regolamento internazionale sul trasporto di merci pericolose ADR 2013, entrato in vigore per i trasporti internazionali a partire dal 1° Gennaio 2013. Mentre a livello nazionale l’ADR 2013 è diventato effettivo dal 1° Luglio 2013. Il testo dell’ADR 2013 è stato messo a punto sulla base della 17° edizione delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose, emanate nel maggio del 2011.
Le principali innovazioni introdotte dall’ADR 2013:
ESENZIONI
Esistono 9 casi in cui le merci pericolose non sono sottoposte alle limitazioni previste dalla normativa ADR 2013:
- IN RELAZIONE ALLA NATURA DI OPERAZIONE DI TRASPORTO SONO ESENTI: le merci pericolose trasportate da privati per scopi e usi domestici o imballate per la vendita al dettaglio, liquidi infiammabili trasportati in recipienti di max 60 lt per recipiente e 240 lt per unità di trasporto; merci pericolose contenute nei macchinari trasportati; merci pericolose utilizzate da imprese in ausilio alla loro attività principale, come per esempio il trasporto di materiale utilizzato in ingegneria civile; merci trasportate dalle autorità competenti in situazioni di emergenza; vuoti non ripuliti che hanno contenuto gas di Classe 2, gruppo A, O, o F, sostanze di Classe 3 o Classe 9. In tutti questi casi devono essere state prese le misure necessarie ad evitarne la dispersione;
- TRASPORTO DI GAS: contenuti nei serbatoi dei veicoli o dei veicoli trasportati, destinati alla propulsione del veicolo o ad operazioni di raffreddamento o di riscaldamento; gas contenuti nel serbatoio di veicoli trasportati; gas del gruppo A e O se la pressione del gas nel recipiente o nel serbatoio alla temperatura di 20° non supera i 200 kpa; gas contenuti in apparecchiature utilizzate per le operazioni effettuate dai veicoli, anche dei veicoli trasportati come carico, (estinzione di incendi), o contenuti nei componenti dei veicoli (pneumatici), ciò vale anche per i veicoli trasportati come carico; gas contenuti nelle apparecchiature dei veicoli necessarie alle operazioni di trasporto;
- TRASPORTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI: combustibili contenuti nei serbatoi dei veicoli la cui capacità non deve superare i 1500 lt per unità di trasporto; e nei serbatoi dei veicoli trasportati (comprese le barche);
- MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE O IN QUANTITA’ ESENTI, l’esenzione si applica quando la disposizione centrale è indicata nella colonna 6 del capitolo 3.2;
- IMBALLAGGI VUOTI NON RIPULITI: che hanno contenuto sostanze di classe 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1 8 e 9 se sono state prese le misure adeguate ad eliminare il pericolo.
- QUANTITÀ TRASPORTATE PER UNITA DI TRASPORTO, si veda la tabella A del capitolo 3.2;
- BATTERIE AL LITIO installate sul veicolo destinate alla sua propulsione o al funzionamento delle sue apparecchiature;
- MERCI PERICOLOSE UTILIZZATE COME RAFFREDDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DURANTE IL TRASPORTO.
APPLICABILITÀ DI ALTRE REGOLAMENTAZIONI
Gli imballaggi, i contenitori, i serbatoi portatili che non rispondono alle richieste di imballaggio, marcatura, etichettatura degli imballaggi, segnaletica, targa di segnalazione arancione dell’ADR ma che sono conformi alle richieste del codice IMDG vengono accettate nel trasporto marittimo a patto che soddisfino le norme di etichettatura, imballaggio conformi al codice IMDG.
È consentito l’imbarco a bordo di navi in navigazione internazionale di cisterne mobili tipo IMO 1, 2, 5 e 7 che pur non soddisfacendo le disposizioni ADR sono state costruite e approvate prima del °Gennaio 2003 in conformità al codice IMDG a condizione che soddisfino le condizioni del codice IMDG relative ai controlli e prove periodiche.
Quando è richiesta l’applicazione di una norma e vi è un qualsiasi conflitto con la normativa ADR, la norma ADR prevale.
DEFINIZIONI
Tra le nuove definizioni introdotte dall’ADR 2013, menzioniamo il “recipiente a pressione di soccorso” con una capacità in acqua non superiore ai 1000 litri nel quale sono situati recipienti a pressione danneggiati e non conformi.
RESPONSABILITÀ DELLO SPEDITORE
Lo speditore deve fornire al trasportatore informazioni e dati in maniera tracciabile e se necessario deve fornire anche i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti,con particolare riguardo ai documenti del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3.
MISURE DI CONTROLLO
La trasmissione alla motorizzazione della cosiddetta “Relazione d’incidente” deve avvenire entro 30 giorni dall’incidente, mentre a livello nazionale, come stabilito dal D.lgs.35/2010 va presentata entro 30 giorni.
TUNNEL STRADALI
In Italia tutte le gallerie stradali sono considerate di categoria A perchè non ne è stata comunicata la classificazione.
GAS
La versione dell’ADR 2013, ha inoltre introdotto i nuovi”Prodotti chimici sotto pressione”: materie liquide, pastose o pulverulenti sotto pressione alle quali viene aggiunto un gas propellente che risponde alla definizione di un gas compresso o liquefatto e le miscele di queste materie.
LIQUIDI INFIAMMABILI
Vengono introdotti i nuovi “Oggetti contenenti liquidi infiammabili”: UN 3269 KIT DI RESINA POLIESTERE; N 3473 CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE.
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE
Sono state inserite nuove rubriche e cancellate delle vecchie.
Nuove rubriche:
- UN 3497 FARINA DI KRILL (alimento per pesci polverizzato)
- UN 3498 MONOCLORURO DI IODIO, LIQUIDO
- UN 3499 CONDENSATORI ELETTRICI A DOPPIO STRATO
- UN 3500-3501-3502-3503-3504-3505 PRODOTTI CHIMICI SOTTO PRESSIONE
- UN 3506 MERCURIO CONTENUTO IN OGGETTI FABBRICATI
Rubriche cancellate:
- UN 1169 PG I
- UN 1197 PG I
- UN 1266 PG I
- UN 1286 PG I
- UN 1287 PG I
Sono state modificate e aggiunte delle disposizioni speciali (es: l’istruzione di imballaggio P206 associata ai nuovi prodotti chimici sotto pressione).
MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE
Secondo la versione ADR 2013, se un’unità di trasporto (carro ferroviario, veicolo stradale, container) contiene contemporaneamente merci pericolose che richiedono una segnalazione arancio o placche di pericolo e merci pericolose in quantità limitata che richiedono una marcatura conforme al 3.4.15, questa può essere segnalata attraverso:
- Solo pannelli arancioni (per i veicoli)
- Solo le placche di pericolo (container)
- Contemporaneamente i pannelli arancioni, o placche di pericolo, e la marcatura di quantità limitata.
Le novità che interessano la parte 4 del manuale riguardano sostanzialmente:
- la modifica e l’introduzione di alcune nuove istruzioni di imballaggio
- l’introduzione dei nuovi RECIPIENTI DI SOCCORSO A PRESSIONE
- l’introduzione di nuovi imballaggi (fusti/casse) costruiti in ALTRO METALLO (Es. TITANIO) che non sia alluminio o acciaio (fusti 1N e casse 4N ).
UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E CISTERNE
Le novità che interessano la parte 4 del manuale riguardano sostanzialmente:
- la modifica e l’introduzione di alcune nuove istruzioni di imballaggio
- l’introduzione dei nuovi RECIPIENTI DI SOCCORSO A PRESSIONE
- l’introduzione di nuovi imballaggi (fusti/casse) costruiti in ALTRO METALLO (Es. TITANIO) che non sia alluminio o acciaio (fusti 1N e casse 4N ).
PROCEDURE DI SPEDIZIONE
In tema di “sovrimballaggi”, l’ADR 2013 prescrive che dovrà essere riportato il marchio di materia pericolosa per l’ambiente quando richiesto sui colli contenuti, salvo quando sia visibile la marcatura riportata sui colli stessi.
In tema di “sovrimballaggi” dovrà essere riportato il marchio di materia pericolosa per l’ambiente quando richiesto sui colli contenuti, salvo quando sia visibile la marcatura riportata sui colli stessi.
È stata introdotta una importante modifica relativa alle dimensioni minima della marcatura (numero ONU e lettere UN) prescritta alla sezione alla sezione 5.2.1.1:
12 mm
- <30 lt. capacità (colli)
- <30 kg. massa netta (colli)
- <60 lt. capacità in acqua (bombole)
06 mm
- Max. 30 lt. capacità (colli)
- Max. 30 kg. massa netta (colli)
- Max. 60 lt. capacità in acqua (bombole)
Dimensioni appropriate
- Max. 5 lt. capacità (colli)
- Max. 5 kg. massa netta (colli)
Questa nuova norma entra in vigore dal 1° gennaio 2014 per gli imballaggi e al successivo controllo periodico (ma comunque non oltre il 30 giugno 2018) per le bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri.
È stata revisionata la sezione 5.3.2.1.1 precisando che anche nel caso in cui, durante il trasporto, un rimorchio contenente merci pericolose viene staccato dal suo veicolo un pannello di colore arancione deve rimanere fissato sul retro di tale rimorchio.
Documento di trasporto
In caso di trasporto di materie pericolose per l’ambiente, è prescritto che il documento di trasporto rechi l’indicazione supplementare:
PERICOLOSO PER L’AMBIENTE oppure INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO PER L’AMBIENTE
Materie refrigeranti
È stata inserita un’intera nuova sezione 5.5.3 che fornisce le disposizioni speciali applicabili ai colli e ai veicoli e container contenenti materie (gas) che presentano un rischio d’asfissia quando vengono utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento:
- UN 1845 – GHIACCIO SECCO
- UN 1977 – AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO
- UN 1951 – ARGON LIQUIDO REFRIGERATO
Queste norme si applicano solamente ai veicoli ed i container che contengono nei colli, materie utilizzate per il solo scopo di refrigerazione o condizionamento durante la fase di trasporto. Siamo in regime di esenzione per cui si applicano, nella fattispecie, solo le norme di questa sezione.
I colli sottoposti a refrigerazione, contenuti nel veicolo, devono essere marcati con l’indicazione del nome del gas utilizzato, come indicato nella Colonna (2) della Tabella A, seguito da “agente refrigerante” o “agente di condizionamento”, secondo il caso, in una lingua ufficiale del paese d’origine ed inglese, francese o tedesco.
Tali colli, inoltre, devono essere trasportati in veicoli e container ben ventilati.
I veicoli ed i container devono anche recare un apposito segnale di attenzione che deve essere collocato su ogni punto d’accesso ed in una posizione facilmente visibile a coloro che aprono o entrano nel veicolo o container, sino a quando il veicolo sia stato ventilato e le merci refrigerate o condizionate siano scaricate.
Infine, è richiesto che i documenti che accompagnano il trasporto devono riportare:
Il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”
La designazione ufficiale di trasporto della materia (gas) utilizzato seguita dalla indicazione “agente refrigerante” o “agente di condizionamento” nella lingua del paese d’origine ed inglese, francese o tedesco.
UN 1845, DIOSSIDO DI CARBONIO, SOLIDO, AGENTE REFRIGERANTE
DISPOSIZIONI PER LA COSTRUZIONE E PER LE PROVE RELATIVE A IMBALLAGGI CONTENITORI INTERMEDI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (IBC), GRANDI IMBALLAGGI, CISTERNE E CONTENITORI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA
Recipienti a pressione di soccorso
È stato introdotta la nuova sezione che disciplina questo tipo di imballo di soccorso.
Cisterne smontabili
Revisionata la sezione 6.8.2.5 con l’introduzione di nuove norme sulla marcatura delle cisterne smontabili che ora devono prevedere:
- Il nome del proprietario o esercente
- L’indicazione cisterna smontabile
- La tara della cisterna
- La massa lorda massima autorizzata
- La designazione ufficiale di trasporto per le materie indicate al 4.3.4.1.3, vale a dire contrassegnate da (+)
- Il codice cisterna
- I codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI TRASPORTO, IL CARICO, LO SCARICO E LA MOVIMENTAZIONE
Divieto di carico in comune
È stata introdotta la nuova sottosezione 7.5.2.4 con la quale si precisa che anche per le materie pericolose imballate in quantità limitata è proibito il carico in comune con materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e dei numeri ONU 0161 e 0499.
Movimentazione e stivaggio
La norma del capitolo 7.5.7.1, che prescrive i criteri per la movimentazione e lo stivaggio di colli di merci pericolose, è stata modificata in maniera importante inserendo un riferimento alla nuova norma tecnica EN 12195-1:2010.
Nello specifico, è indicato che le prescrizioni della sezione 7.5.7.1 si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010.
Circa il 25% circa degli incidenti che coinvolgono mezzi pesanti può essere attribuito ad un fissaggio inadeguato del carico.
Si ritiene perciò che le operazioni di carico e scarico dovrebbero essere effettuate da personale dotato di adeguata preparazione, perfettamente consapevole dei rischi che si possono correre e, pertanto, tutte le parti in causa devono conoscere le rispettive responsabilità.
La disposizione di cui sopra si applica altresì al carico, allo stivaggio ed allo scarico dei container, container-cisterna, cisterne mobili e CGEM verso, da e sopra i veicoli.
La norma tecnica EN 12195-1:2010 fornisce precise istruzioni circa l’ancoraggio sicuro delle merci nei veicoli e nei container, per i carichi con massa totale maggiore di 3500 kg, stabilendo:
- Le modalità di fissaggio del carico
- Il numero di cinghie, catene, funi da utilizzare
- Le loro specifiche in termini di resistenza e funzionalità.
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI EQUIPAGGI, ALL’EQUIPAGGIAMENTO, ALL’ESERCIZIO DI VEICOLI E ALLA DOCUMENTAZIONE
Dotazioni di bordo/estintori
La sezione 8.1.4 è stata modificata.
Veicoli con massa fino a 3,5 tonnellate
- Numero minimo di estintori: 2
- Capacità minima totale: 4 kg
- Estintore in cabina: 2 kg
- Estintori supplementari: 2 kg
Veicoli con massa sopra a 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate
- Numero minimo di estintori: 2
- Capacità minima totale: 8 kg
- Estintore in cabina: 2 kg
- Estintori supplementari: 6 kg
Veicoli con massa sopra a 7,5 tonnellate
- Numero minimo di estintori: 2
- Capacità minima totale: 12 kg
- Estintore in cabina: 2 kg
- Estintori supplementari: 6 kg
Restrizioni in tunnel stradali
È stata revisionata la sezione 8.6.4, prescrivendo che le restrizioni in galleria si applicano anche a: veicoli che trasportano merci pericolose in quantità limitata, che sono marcati secondo la nuova sezione 3.4.13, per le gallerie di categoria (E).
Una risposta
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