Trasporto merci conto proprio e conto terzi: fasce di segnalazione
Il trasporto merci su strada è regolato dalla legge del 6 Giugno 1974 n. 298.
Tra gli obblighi da rispettare per gli autoveicoli o motoveicoli nonchè i rimorchi o semirimorchi adibiti al trasporto merci vi è l’installazione, sia sulla parte anteriore sia sulla parte posteriore del veicolo, di una fascia di segnalazione.
La striscia diagonale deve essere disposta da destra a sinistra, dall’alto in basso, per un’altezza di centimetri 20 ed essere contraddistinta da un colore diverso a seconda che il trasporto di merci sia per conto proprio o per conto terzi.
Chiariamo cosa si intende, secondo la normativa, per trasporto merci in conto proprio e in conto terzi.
Rientra nella prima categoria il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.
La normativa fissa i limiti e le caratteristiche necessarie affinché si possa configurare il trasporto merci in conto proprio (art. 6 D.P.R. 783/77) stabilendo che:
– le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l’attività principale dell’impresa
– l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa
– i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell’attività dell’impresa
L’esercizio dell’attività di trasporto di cose merci proprio è soggetta ad apposita licenza rilasciata dalla Provincia ove l’impresa ha sede legale o una sede secondaria (art. 32 della Legge 289/74).
Un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto merci per conto terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente. In questo caso, il proprietario del veicolo deve essere iscritto all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e ad ottenere l’annotazione sulla carta di circolazione “Uso terzi”. Infatti dal 2001 non sono più previste le autorizzazioni trasporto terzi per i veicoli di massa complessiva superiore a 6.000 Kg.
COLORE DEL CONTRASSEGNO
Nel caso in cui il trasporto sia per conto proprio il colore del contrassegno è rosso.
Per i veicoli che trasportano merci per conto terzi il colore individuato è bianco.
Chiunque circoli senza il contrassegno è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 6,00 euro ad un massimo di 10,00 euro.
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