Autotrasportatori e guida in stato di ebbrezza
Revoca della patente, sanzioni e confisca del mezzo per gli autotrasportatori alla guida in stato di ebbrezza
Oggi trattiamo un argomento molto delicato e, di sovente, oggetto di polemiche. Si tratta di un fenomeno considerato, ormai, quasi una piaga, in particolare nell’ ambito del settore autotrasporto. Da un lato, gli operatori del settore che hanno visto gradualmente inasprirsi controlli e sanzioni, considerano un tormento le scelte legislative riguardanti la guida in stato di ebbrezza; dall’altro vi è la severità dei legislatori volta a controllare e correggere comportamenti senza dubbio pericolosi. A questo va a sommarsi la percezione degli utenti della strada che, turbati dai numerosi incidenti avvenuti, hanno maturato considerazioni generalizzanti nei confronti della categoria “autisti”.
La guida in stato di ebbrezza è senza dubbio una condizione da evitare e quindi da condannare e punire poiché l’assunzione di alcol può provocare una percezione distorta della realtà e quindi pregiudicare la sicurezza stradale. Tuttavia ci si chiede se siano opportuni e oggettivi i criteri di esame della condizione di ebrezza poichè si potrebbe obiettare che il livello di tolleranza dell’alcool è soggettivo o che le soglie sanzionatorie minime sono eccessivamente basse. Si pensi che per un uomo, sono mediamente sufficienti 36 grammi di alcool per raggiungere il limite legale da non superare alla guida. Se pensiamo poi che per gli autotrasportatori, la soglia minima è stata annullata con l’ultimo emendamento della legge è lecito chiedersi se davvero per tutti anche una birra può risultare pericolosa alla guida. È vero, altresì, che non sarebbe possibile stabilire parametri di giudizio ad personam e che l’inasprimento della norma è motivato dall’edificante tentativo di arginare un fenomeno pericoloso e nocivo. Allo stesso modo è importante considerare che guidare un camion è una responsabilità maggiore rispetto alla guida di un qualsiasi altro veicolo, poichè si possono provocare danni smisurati e irreparabili.
Come tutti sappiamo, via via negli anni, le sanzioni, diversificate per fasce di tasso alcolemico accertato, hanno subito aggravi, soprattutto per gli autotrasportatori. Se per gli altri conducenti, dopo l’ultima riforma, con un tasso etilometrico al di sotto dello 0,5 g/l, si tratta di comportamento non sanzionato, per gli autotrasportatori vige il divieto assoluto di guida dopo aver ingerito sostanze alcoliche.
Nello specificico, l’articolo 186bis vieta tassativamente l’assunzione di alcol ai neopatentati e infraventunenni e alle seguenti categorie:
- conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone con servizio a noleggio, con servizio di piazza o a taxi e servizio di linea;
- conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose per conto di terzi, con servizio di linea e servizio di piazza;
- conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno“ (autocarro con rimorchio) con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.
La polizia può sottoporre i conducenti, anche senza il loro consenso ed in assenza di particolari sintomi, ad accertamenti alcolimetrici attraverso rilevazioni fatte con strumenti portatili (gli etilometri) che misurano la quantità di alcool contenuta nell’aria respirata. Nel caso degli autotrasportatori le prove saranno tre, effettuate a distanza di cinque minuti e verrà rilasciata prova cartacea della misurazione.
Se viene accertato che il tasso alcolemico dell’autotrasportatore alla guida sia di valore superiore a 0 e non oltre 0,5 grammi per litro (g/l) la sanzione è di tipo amministrativo e prevede il pagamento di una somma da euro 163 a euro 658. Nel caso in cui il conducente, provochi un incidente, mentre è alla guida del veicolo con tali valori, le sanzioni sono raddoppiate.
Se invece, il tasso alcolemico accertato è tra 0,5 e 0,8 grammi per litro (g/l) la sanzione è sempre amministrativa, ma prevede il pagamento di una somma variabile da 702 a 2.810 euro. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a otto mesi.
Se il valore alcolemico stimato è tra 0,8 e 1,5 g/l, l’ammenda base varia in un range compreso tra 1066 euro fino a 4800 euro. La sanzione amministrativa accessoria comporta la sospensione della patente di guida da otto a diciotto mesi. Tali range sono a discrezione del giudice.
Se viene accertato un valore alcolemico superiore a 1,5 g/l l’ammenda può essere compresa tra 2000 euro a 9000 euro, è inoltre previsto l’arresto per un periodo che va da otto a diciotto mesi. Con tali valori la patente viene revocata, nel caso si tratti di conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
È revocata, invece, solo in caso di recidiva per i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone con servizio a noleggio, con servizio di piazza o a taxi e servizio di linea e per i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose per conto di terzi, con servizio di linea e servizio di piazza.
In caso di revoca, per riottenere la patente è necessario rifare l’esame e conseguire una patente nuova. Per acquisire nuovamente la patente C o D, bisogna prima conseguire la patente B. Inoltre sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti, dunque dovrà rispettare i limiti di velocità e di potenza e in caso di infrazioni gli verrà decurtato il doppio dei punti rispetto agli altri conducenti.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Se invece appartiene al conducente, al giudice spetta, con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena, disporre la confisca, previo sequestro, del veicolo con il quale è stato commesso il reato.
Il sequestro è una misura cautelare cui fa seguito la sentenza definitiva. Con il sequestro si toglie la disponibilità del mezzo al proprietario dell’oggetto in attesa che l’oggetto sia confiscato o riconsegnato con ordinanza dell’autorità giudiziaria. Mentre la confisca consiste nell’espropriazione del bene da parte dello Stato.
Esiste però un modo per evitare confisca. La normativa prevede infatti una conversione della pena stabilita dal Giudice penale. In altre parole, indica la possibilità di tramutare l’arresto e l’ammenda, in lavoro di pubblica utilità. In tal caso, tra altri benefici, sarà eliminata anche la confisca del veicolo e dichiarata l’estinzione del reato.
Il legislatore ha inteso inasprire le sanzioni a carico degli autotrasportatori/autisti, spingendosi fino ad estenderne i limiti al licenziamento per giusta causa. Con la Legge n. 120 del 29 luglio 2010, è stata prevista la possibilità di considerare giusta causa di licenziamento la revoca della patente al dipendente conducente di veicoli adibiti al trasporto di cose e/o persone per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.
La necessità di contrastare uso e abuso di alcol e i danni conseguenti dalla guida, dopo aver assunto sostanze alcoliche è passata attraverso una rieducazione degli utenti stradali tesa ad instillare nella condotta di guida un nuovo concetto: o bevi o guidi!
Questo vale per chiunque si metta alla guida, ma in particolare per autotrasportatori e autisti. Come è emerso, per queste categorie l’alcol non è più tollerato.
Diventa quindi proibito bere alcolici? Ebbene, noi invitiamo i nostri amici autotrasportatori a fare un uso cosciente e responsabile dell’alcol ma non è assolutamente proibito. Importante è controllare che il loro tasso ritorni a zero prima di mettersi alla guida, utilizzando un etilometro professionale per verificare il proprio stato.
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