Obbligo catene da neve per camion: la direttiva è rivolta a tutti i veicoli a motore
Il presente articolo è finalizzato a chiarire la questione “obbligo catene da neve per camion“, poiché circolano informazioni fuorvianti. L’obbligo di portare a bordo catene da neve è esteso anche ai camion, quindi ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, nonostante i vari siti di settore dichiarino che tali mezzi siano esclusi.
L’obbligo delle catene da neve a bordo viene prescritto perché le condizioni climatiche del periodo invernale rendono necessario adoperare precauzioni per evitare situazioni di pericolo che possano condizionare il regolare svolgimento del traffico, fino a causare blocchi della circolazione. Va da sé che è necessario adottare misure che salvaguardino la sicurezza stradale, a maggior ragione trattandosi di camion, considerando quali conseguenze disastrose potrebbe avere lo slittamento, causato dal fondo stradale ghiacciato, di un camion sprovvisto di catene da neve.
A partire dal 2010 il Codice della Strada ha stabilito che debba essere l’ente proprietario della strada ad emanare l’ordinanza relativa all’obbligo delle catene da neve o pneumatici invernali (art. 6 comma 4 CdS). Tuttavia, poiché negli scorsi anni i provvedimenti emanati dagli enti proprietari delle strade non sempre sono risultati coordinati e uniformi e hanno creato situazioni di disagio agli utenti stradali, i quali si sono trovati a dover ottemperare ad obblighi diversi a seconda dell’ambito territoriale attraversato, il Ministero dei Trasporti ha ritenuto necessario dare disposizioni, al fine di regolamentare, in modo omogeneo, le modalità di attuazione dei provvedimenti, in modo da garantire migliori condizioni di sicurezza della circolazione. A questo scopo, il Ministero ha indirizzato agli enti proprietari e concessionari delle strade, ai Prefetti, e ai Sindaci dei Comuni la seguente direttiva:
Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile […]
Gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede.[…]
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. (Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prot. RU \ 1580 – 16.01.2013).
E’ fuori dubbio che la direttiva sia rivolta a tutti i veicoli a motore, con la sola esclusione dei ciclomotori a due ruote e motocicli, quindi l’obbligo di catene da neve per camion non è discutibile.
L`obbligo viene segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità, anche al di fuori dei periodi indicati, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
Resta compito degli enti gestori pubblicare le ordinanze che riportano i tratti stradali interessati. Consigliamo di consultare il seguente documento che riporta, regione per regione, i tratti stradali dove vige l’obbligo. Tratti stradali interessati dell’obbligo di catene da neve a bordo (comunicazioni dell’Anas).
Mentre seguendo il link di seguito è possibile consultare le ordinanze emanate dalle province e dai comuni http://www.pneumaticisottocontrollo.it/ordinanze.php?anno=2013







grazie per la notizia molto interessante.